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Non sono in possesso di Partita iva, posso emettere una Fattura Elettronica?

Il dpr che regola l’emissione della fattura standard (613/72) non prevede una fattura senza partita iva. Il documento che viene emesso in questi casi è una “ricevuta per prestazioni occasionali” e non è veicolabile attraverso Sistema di Interscambio.
Pertanto, in caso di assenza della partita iva (esempio di una ONLUS) la Pubblica Amministrazione può accettare in deroga alla legge la “fattura” cartacea; qualora l’Ente però non accetti tale documento (è una sua facoltà) il cedente ha due possibilità: 1) attivare una partita iva 2) rinunciare alla fattura.
È pertanto impossibile veicolare un file senza partita iva attraverso il Sistema di Interscambio.
L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica rischia quindi di danneggiare le associazioni non profit, le Onlus e le fondazioni che non svolgono attività commerciale e non hanno partita IVA, e che pertanto non emettono fattura. Tali enti emettono solo delle note spese all’ente pubblico (comuni, ASL, ordini professionali, scuole, e altro) per l’incasso delle somme che ricevono a seguito di convenzioni.
Il problema tecnico esiste perché il Sistema di interscambio non potendo identificare la partita IVA dell’Ente non profit (in quanto inesistente) e non potendo accettare la documentazione, che non è assimilabile a fattura, non può ricevere il file inviato e non può trasmetterlo all’ente pubblico destinatario.
In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014 non erano tenuti a emettere fattura verso la P.A. perchè non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati a emettere fattura elettronica.
Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.